Il caso
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per un reato contravvenzionale (violazione della legge armi) commesso in data 18.4.2015.
Il ricorso era certamente ammissibile (il giudice di appello aveva infatti omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.)
Queste le peculiarità del caso:
il ricorso era pervenuto in Cassazione prima del 9 marzo (ovvero il 23 gennaio 2020) ed era stato fissato per l’udienza del 20 marzo, rinviata a causa della normativa Covid dapprima al 4 maggio, successivamente al 22 settembre.
Rilevava il Presidente della Prima Sezione che, se fosse stata recepita l’interpretazione dell’ufficio spoglio, la sospensione della prescrizione si sarebbe dovuta calcolare dal 9 marzo alla celebrazione dell’udienza, rientrando tale periodo in quello di operatività della normativa per la sospensione dei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.
Se, viceversa, fosse prevalsa la linea interpretativa fatta propria dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 25222, Lungaro, a cui, nelle more del giudizio innanzi alle Sezioni Unite, ne seguivano molte altre, di medesimo tenore), allora il reato si sarebbe dovuto considerare prescritto.
La soluzione
Le Sezioni Unite, con articolato percorso argomentativo, hanno fatto propria l’interpretazione della Quinta Sezione Penale, restringendo pertanto i casi di operatività della sospensione ai soli ricorsi pervenuti tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, con esclusione di tutti gli altri.
La Suprema Corte ha, preliminarmente, ricostruito la ratio della disciplina varata durante il periodo emergenziale, con analisi dei tre decreti legge (numeri 9, 11 e 18 del 2020) succedutisi nel tempo (su cui, come si ricorderà, era anche intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2000 che aveva ritenuto pienamente legittima la disciplina sospettata di incostituzionalità), per poi ripercorrere le soluzioni adottate nelle more della pronuncia in esame.
Sul punto, la Corte ha rilevato come tutte le pronunce abbiano escluso l’operatività della sospensione per i ricorsi non pervenuti nel periodo sopra detto, pur non escludendo che altri collegi, in attesa della pronuncia a Sezioni Unite, avrebbero ben potuto condividere l’interpretazione suggerita dall’ufficio spoglio della prima sezione, essendo il dato testuale (ricorsi pervenuti e pendenti) effettivamente suscettibile di essere diversamente inteso.
Ha proseguito evidenziando come fosse ragionevole escludere dai ricorsi per i quali avrebbe operato la sospensione quelli pervenuti prima del 9 marzo o dopo il 20 giugno, e ciò perché in quell’arco temporale effettivamente la pandemia aveva rallentato l’attività giudiziaria.
In ragione di ciò, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio:
“La sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3 bis d.l. 18/20 convertito nella l. 27/20 opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020”
Il reato oggetto del ricorso è stato ritenuto estinto per intervenuta prescrizione maturata, al più tardi, in data 21 luglio 2020, cosicché la sentenza è stata annullata senza rinvio.