Com’è noto, la cosiddetta riforma Cartabia (L. 27 settembre 2021, n. 134), delega il Governo affinché provveda alla modifica di una serie di norme del codice penale e di procedura penale (nonché delle disposizioni di attuazione).
Essa contiene inoltre, all’art. 2, delle norme immediatamente precettive.
Così, in particolare, per quel che interessa in questa sede, è prevista l’estensione alle vittime di una serie di delitti tentati (omicidio, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking), di alcune disposizioni a loro tutela.
Esse, pur già previste dagli artt. 90 ter, co 1 bis e 659, co. 1 bis, cppp (in materia di comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti di scarcerazione), 362, co 1 ter cpp (tempestiva assunzione di informazioni dalla persona offesa), 370, comma 2 bis cpp (compimento senza ritardo da parte della pg di degli atti delegati), art. 64 bis, co 1, disp. att. cpp (trasmissione obbligatoria degli atti al giudice civile), escludevano, incomprensibilmente, le ipotesi del tentativo.
1. Sospensione condizionale della pena: solo se l’imputato partecipa a percorsi di recupero
Da leggersi con favore, altresì, la modifica dell’art. 165, comma 5, c.p., laddove estende ai casi di condanna per tentato omicidio ed altri in forma tentata (maltrattamenti, violenza sessuale, lesioni personali), l’obbligo di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati.
E’ una norma che persegue, evidentemente, finalità preventive e che funzionerà laddove i percorsi riabilitativi saranno svolti con professionalità e rigore. Sarà così necessario che ciascun operatore del diritto verifichi con responsabilità che l’imputato si rivolga a enti ed associazioni con un know how consolidato nel tempo, i cui risultati possano essere misurabili e misurati.
2. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e arresto in flagranza: difficoltà attuative
E’ stata altresì introdotta la modifica dell’art. 380, comma secondo, cpp, con previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 387 bis c.p., (introdotta dalla novella c.d. del codice rosso).
Tale modifica, invero, ha suscitato qualche perplessità interpretativa e ciò in quanto il giudice, dopo l’arresto operato dalla PG e convalidato dal Pubblico Ministero, non potrebbe comunque applicare una misura coercitiva, possibile solo per i reati puniti con pena superiore ai tre anni (mentre l’art. 387 bis cp prevede nel massimo la pena di tre anni).
Si vedrà quale correttivo vorrà apportare il legislatore, essendo diverse le possibilità tecniche che però non è possibile in questa sede esaminare.